Nelle calde giornate dell’estate che oramai si avvicina, verranno decise le sanzioni da applicare a chi non acquisisce annualmente i crediti ECM obbligatori.

Fino a poco tempo fa, nonostante vi fosse l’obbligo formale per gli operatori della sanità di aggiornarsi e di partecipare a programmi formativi, non vi era alcuna sanzione in caso di inadempimento, sia parziale che totale.

La recente manovra del governo Monti ha portato anche in questo ambito una ventata di cambiamenti…

Le novità previste per il triennio 2001-2013

L’art. 33 del Dlgs n.214 del 22/12/2011, sancisce che entro il 13 agosto 2012 tutti gli Ordini Professionali dei medici chirurghi e quelli delle professioni sanitarie non mediche dovranno stabilire le sanzioni da applicare a chi non acquisisce il numero di crediti ECM necessari per soddisfare gli obblighi formativi entro i tempi e le modalità stabilite: Il numero di crediti da acquisire per il triennio 2011-2013 ammonta a 150 ECM, (50 crediti/anno – con un minimo di 25 e un massimo di 75).. I crediti ottenibili attraverso convegni, congressi, conferenze, simposi, gruppi di miglioramento, attività di ricerca, docenze e tutoring non possono superare complessivamente il 60% delle attività formative, cioè 90 crediti nel triennio.

I crediti acquisibili attraverso la partecipazione ad eventi sponsorizzati non devono eccedere un terzo del totale (50 crediti).

Il ruolo degli Ordini Professionali

Come sappiamo, dall’entrata in vigore delle nuove regole ECM (Gennaio 2010) al termine di ogni evento formativo, i Provider devono trasmettere al Co.Ge.APS l’elenco dei professionisti che hanno ricevuto i crediti e il Co.Ge.APS, che gestisce l’anagrafe dei crediti, trasmette a sua volta i i nominativi ai rispettivi ordini professionali per la creazione dei relativi dossier. Gli Ordini professionali saranno tenuti a monitorare accuratamente la formazione ECM dei propri iscritti basandosi sui dati ricevuti dal Co.Ge.Aps (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie).

Gli Ordini vengono dunque investiti della registrazione dei crediti formativi ai fini ECM e di irrogazione di sanzioni disciplinari e saranno pertanto tenuti ad adottare una vera e propria strategia di monitoraggio e controllo dei dati ricevuti dal Co.Ge.Aps

E l’elearning?

Per l’accesso ai corsi in modalità FAD, non esiste alcuna limitazione di crediti acquisibili (fatta eccezione degli infermieri, per i quali il limite è del 60% di 150, vale a dire 90 crediti nel triennio). Tale novità rappresenta un motivo in più per adottare l’elearning come un’efficace alternativa o un’ottima modalità formativa da affiancare a quella tradizionale.

Per ora non ci resta che attendere con curiosità quelle che saranno le sanzioni che gli Ordini vorranno adottare nei confronti degli inadempienti.