copyLa normativa sul diritto d’autore è, da sempre, un argomento alquanto complesso sia per quel che concerne il materiale cartaceo ed altresì per il materiale relativo al mondo del web. Il nostro interesse si focalizza principalmente sulla didattica on line e sul diritto d’autore sul materiale d’apprendimento utilizzato in un corso e pubblicato in una piattaforma di elearning.

Con l’avvento della tecnologia informatica ed il diffondersi di luoghi d’apprendimento virtuali, sono sorti nuovi dubbi ed interrogativi sulla normativa vigente sul diritto d’autore Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”1 (recentemente modificata dalla legge 22 maggio 2004, n. 1282 sulla  diffusione telematica abusiva delle opere dell’ingegno, dalla legge 31 marzo 2005, n. 433  contenente disposizioni per l’università e la ricerca, dal DLGV 13 febbraio 2006, n. 118, dal DLGV  16 marzo 2006, n. 140 e dal DDL S861 approvato dal Parlamento il 21 dicembre 20074 che consente la libera pubblicazione attraverso la rete di immagini o musiche a bassa risoluzione o degradate)

Quando un’opera gode del diritto d’autore?

In parole semplici, si può dire che viene considerata opera dell’ingegno tutto ciò che è frutto creativo e originale dell’attività intellettuale. La semplice creazione di un’opera,costituisce pertanto titolo per l’acquisizione del diritto d’autore!

Fino a quando un’opera gode di tale diritto?

La durata è in via generale fissata in tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Alla scadenza, l’opera diviene di “pubblico dominio” e, nel solo rispetto dei limiti imposti dalla tutela dei diritti morali dell’autore, può essere liberamente utilizzata.

Come ci si deve comportare prima di allora?

La normativa stabilisce a favore degli autori lo specifico (ed indipendente) diritto di autorizzare o meno la comunicazione al pubblico, compresa quella on demand (ossia su richiesta dell’utente, come avviene tipicamente in Internet). Affinché un contenuto (ad esempio un testo) possa allora essere legittimamente immesso in un sito web occorre che l’autore abbia espressamente autorizzato sia la riproduzione digitale sia la comunicazione al pubblico on demand.

L’autore, il docente nel caso di corsi on line, ha la possibilità di impostare delle password o dei blocchi al fine di non rendere il proprio materiale accessibile a tutti. E’ anche vero che, nel caso di corsi on line, gli unici che possono fruire del materiale del docente sono i discenti iscritti al corso pertanto diviene inutile il blocco del materiale. I discenti, a loro volta, potranno fruire on line o stampare il materiale al fine di una consultazione sul cartaceo ma, ovviamente, non potranno utilizzare tale materiale per altri scopi.

E’ bene che la trasmissione dei diritti di utilizzazione sia provata per iscritto. In teoria può avvenire anche in forma orale, ma in caso di contestazione è bene che la prova del trasferimento dei diritti sia in forma scritta. E’ pertanto consigliabile che l’editore di un corso o il provider responsabile di un corso ecm, richieda al docente di firmare una sorta di liberatoria in cui si autorizza l’utilizzo del proprio materiale didattico.

Quali sono le sanzioni civili e penali per chi non rispetta il diritto d’autore?

A garanzia dei diritti riconosciuti dal diritto d’autore sono previste una serie di disposizioni in materia di difese e sanzioni civili (risarcimento del danno, azioni inibitorie ed interdittive, ecc.), nonché una serie di fattispecie di reato che stabiliscono pene fino a 6 mesi di reclusione per i casi più gravi e multe da un minimo di 103 euro ad un massimo di oltre 25.000 euro.

Rimandiamo ad un prossimo articolo per presentare nel dettaglio le procedure da seguire per rispettare il diritto d’autore dei contenuti didattici nel mondo online.